Art. 2

In vigore dal 13 lug 1968
Le quantità di sale (tenori salini) da prendersi come base per il calcolo della restituzione di cui al precedente articolo, sono stabilite nella seguente tabella: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- La determinazione del cloruro sodico contenuto nelle singole partite, presentate all'esportazione, di estratti carne o di vegetali, di brodi condensati salati, di minestre preparate, di condimenti per brodi e per minestre, di conserve di pomodoro e di altre sostanze alimentari formate da impasti o soluzioni omogenee, nonché di varietà di pesci e di prodotti del suolo commestibili non previsti dalla presente tabella, è affidata ai Laboratori chimici delle dogane.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 aprile 1968, n.745 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "E' abolita la restituzione dell'imposta di consumo sul sale, prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, limitatamente ai seguenti prodotti vegetali che si esportano all'estero in salamoia ovvero canditi: agrumi (scorze o interi), albicocche, barbabietole zuccherine, fichi, meloni, pere, pesche, prugne e zucche"; ha inoltre disposto (con l'art. 1 comma 2) che "La voce n. 19 ("Cedri o scorze di cedri in salamoia ovvero canditi") della tabella contenuta nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, e' soppressa."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-30;601#art-2

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Art. 2 Norme di attuazione della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, in relazione alle disposizioni della legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale all'industria. — Testo vigente | Portale Normativo