Art. 2
In vigore dal 13 lug 1968
Le quantità di sale (tenori salini) da prendersi come base per il calcolo della restituzione di cui al precedente articolo, sono stabilite nella seguente tabella:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
La determinazione del cloruro sodico contenuto nelle singole partite, presentate all'esportazione, di estratti carne o di vegetali, di brodi condensati salati, di minestre preparate, di condimenti per brodi e per minestre, di conserve di pomodoro e di altre sostanze alimentari formate da impasti o soluzioni omogenee, nonché di varietà di pesci e di prodotti del suolo commestibili non previsti dalla presente tabella, è affidata ai Laboratori chimici delle dogane.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 30 aprile 1968, n.745 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "E' abolita la restituzione dell'imposta di consumo sul sale, prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, limitatamente ai seguenti prodotti vegetali che si esportano all'estero in salamoia ovvero canditi: agrumi (scorze o interi), albicocche, barbabietole zuccherine, fichi, meloni, pere, pesche, prugne e zucche"; ha inoltre disposto (con l'art. 1 comma 2) che "La voce n. 19 ("Cedri o scorze di cedri in salamoia ovvero canditi") della tabella contenuta nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, e' soppressa."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-30;601#art-2