Art. 1

In vigore dal 4 dic 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433 e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825; Vista la legge 5 luglio 1966, n. 519; Ritenuta la necessità di provvedere - per alcuni prodotti commestibili salati per i quali è concessa, quando sono esportati, la restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale - a determinare sia la misura unitaria di tale restituzione che il quantitativo di sale mediamente impiegato o contenuto nei prodotti stessi, sul quale la restituzione va calcolata; Ritenuta l'opportunità di precisare altresì la misura dell'imposta di consumo stabilita con la legge 13 luglio 1965, n. 825, da applicare ad alcuni prodotti commestibili contenenti sale; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . Per i prodotti commestibili salati che si esportano all'estero dal territorio della Repubblica soggetto a monopolio, la parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale ammessa alla restituzione è determinata nelle seguenti misure unitarie: a) per le carni salate, i prodotti del suolo commestibili salati, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, le minestre preparate, i condimenti per brodi e per minestre, il burro salato, la ricotta salata e i formaggi......... L. 33,30 al kg. b) per i pesci salati............. " 3,33 "

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 aprile 1968, n.745 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "E' abolita la restituzione dell'imposta di consumo sul sale, prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, limitatamente ai seguenti prodotti vegetali che si esportano all'estero in salamoia ovvero canditi: agrumi (scorze o interi), albicocche, barbabietole zuccherine, fichi, meloni, pere, pesche, prugne e zucche."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-30;601#art-1

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