Art. 6
In vigore dal 16 ago 1967
Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433; il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006; il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 427; il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1957, n. 1202; il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1008; il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1009.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 1967
SARAGAT
MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 63. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-30;601#art-6