Art. 3

In vigore dal 4 dic 1971
Per le carni salate ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio è dovuta l'imposta di consumo sul sale contenuto nella stessa misura stabilita al precedente e determinata in base al tenore salino di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, ai sensi dell'art. 14 della legge 17 luglio 1942, n. 907.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 aprile 1968, n.745 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "E' abolita l'imposta di consumo sul sale prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, per i prodotti indicati nel precedente articolo quando vengono introdotti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-30;601#art-3

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