Art. 4
In vigore dal 4 dic 1971
Sul sale contenuto negli estratti alimentari e nei condimenti per brodi e per minestre prodotti col metodo idrolitico è dovuta l'imposta di consumo stabilita per il sale comune ai sensi del decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, nella misura di L. 33,30 al chilogrammo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-30;601#art-4