Art. 5
In vigore dal 4 dic 1971
Sul sale introdotto nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio direttamente dagli esercenti le industrie della salagione dei pesci, delle budella e della preparazione del presame o caglio, ai sensi dello art. 7 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è dovuta, in relazione all'agevolazione concessa per queste industrie dall' della legge 5 luglio 1966, n. 519, l'imposta di consumo nelle seguenti misure:
industrie della salagio-
ne dei pesci e delle bu-
della.................... L. 3,33 al kg. di sale comune
industrie della prepara-
zione del presame o ca-
glio..................... " 33,30 " " raffinato
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-30;601#art-5