Art. 5

In vigore dal 4 dic 1971
Sul sale introdotto nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio direttamente dagli esercenti le industrie della salagione dei pesci, delle budella e della preparazione del presame o caglio, ai sensi dello art. 7 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è dovuta, in relazione all'agevolazione concessa per queste industrie dall' della legge 5 luglio 1966, n. 519, l'imposta di consumo nelle seguenti misure: industrie della salagio- ne dei pesci e delle bu- della.................... L. 3,33 al kg. di sale comune industrie della prepara- zione del presame o ca- glio..................... " 33,30 " " raffinato

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-30;601#art-5

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