Art. 2
2 / 6In vigore dal 13 lug 1968
Le quantità di sale (tenori salini) da prendersi come base per il calcolo della restituzione di cui al precedente articolo, sono stabilite nella seguente tabella:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
La determinazione del cloruro sodico contenuto nelle singole partite, presentate all'esportazione, di estratti carne o di vegetali, di brodi condensati salati, di minestre preparate, di condimenti per brodi e per minestre, di conserve di pomodoro e di altre sostanze alimentari formate da impasti o soluzioni omogenee, nonché di varietà di pesci e di prodotti del suolo commestibili non previsti dalla presente tabella, è affidata ai Laboratori chimici delle dogane.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 30 aprile 1968, n.745 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "E' abolita la restituzione dell'imposta di consumo sul sale, prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, limitatamente ai seguenti prodotti vegetali che si esportano all'estero in salamoia ovvero canditi: agrumi (scorze o interi), albicocche, barbabietole zuccherine, fichi, meloni, pere, pesche, prugne e zucche"; ha inoltre disposto (con l'art. 1 comma 2) che "La voce n. 19 ("Cedri o scorze di cedri in salamoia ovvero canditi") della tabella contenuta nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, e' soppressa."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-30;601#art-2