Capo I
Art. 9
In vigore dal 20 feb 2020
Non possono compilare o revisionare documenti caratteristici:
a) il superiore dichiarato non idoneo agli uffici del grado;
b) il superiore sospeso dall'impiego, dalla data di comunicazione del provvedimento;
c) il superiore cui vengano tolti il comando, l'incarico o la direzione di un ufficio perché sottoposto ad inchiesta formale o per fatti che possano portare all'adozione di sanzioni disciplinari di stato, alla data di comunicazione del provvedimento di esonero;
d) il superiore che debba valutare un inferiore sottoposto ad inchiesta formale e che possa, a giudizio dell'autorità che ha ordinato la inchiesta, essere comunque interessato all'esito del procedimento;
e) l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano del giudicando.
Per gli ufficiali alle dipendenze delle autorità indicate nel presente articolo, la compilazione e la revisione del documento caratteristico, qualora necessario, sono effettuate dalle due rimanenti autorità gerarchiche competenti alla valutazione, di cui al primo comma dello .
Il divieto di cui alla lettera c) sussiste non soltanto durante il procedimento, ma anche ad inchiesta formale conclusa, quando, per effetto di essa, a carico del superiore vengano adottate sanzioni disciplinari di stato.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati:[...] b) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-02-13;429#art-9