Capo I
Art. 5
In vigore dal 20 feb 2020
Il periodo minimo per la compilazione della scheda valutativa è di 150 giorni.
Per periodi inferiori a quello sopra detto e comunque non inferiori a 40 giorni, è compilato il rapporto informativo.
Per periodi inferiori a 40 giorni non si compilano documenti caratteristici, salvo quanto disposto dal quinto comma del precedente " e dal successivo , ma si redige una dichiarazione di mancata valutazione contenente le indicazioni del periodo di tempo e dell'incarico assolto.
I documenti caratteristici debbono essere compilati, semprechè siano trascorsi i periodi di tempo stabiliti ai commi primo e secondo, al sorgere di una delle seguenti circostanze:
a) variazione del rapporto di dipendenza, fine del servizio, trasferimento o cambiamento di incarico o di destinazione del giudicando; trasferimento o cambio di incarico o cessazione dal servizio del compilatore;
b) inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento;
c) al termine di un corso di istruzione o di eventuali periodi di esperimento;
d) sospensione precauzionale dall'impiego del giudicando;
e) compimento del periodo massimo di dodici mesi di servizio non documentato;
f) partecipazione a concorsi, ove espressamente richiesto dai relativi bandi.
Per l'ufficiale che eserciti comando valido ai fini dell'avanzamento, il trasferimento o la cessazione dal servizio del primo revisore danno luogo alla formazione della documentazione caratteristica quando quest'ultima autorità abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale per un periodo di almeno 150 giorni senza averlo valutato.
Ogni documento caratteristico deve contenere precisa indicazione del periodo di tempo cui è riferito il giudizio.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati:[...] b) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-02-13;429#art-5