Capo I

Art. 5

In vigore dal 20 feb 2020
Il periodo minimo per la compilazione della scheda valutativa è di 150 giorni. Per periodi inferiori a quello sopra detto e comunque non inferiori a 40 giorni, è compilato il rapporto informativo. Per periodi inferiori a 40 giorni non si compilano documenti caratteristici, salvo quanto disposto dal quinto comma del precedente " e dal successivo , ma si redige una dichiarazione di mancata valutazione contenente le indicazioni del periodo di tempo e dell'incarico assolto. I documenti caratteristici debbono essere compilati, semprechè siano trascorsi i periodi di tempo stabiliti ai commi primo e secondo, al sorgere di una delle seguenti circostanze: a) variazione del rapporto di dipendenza, fine del servizio, trasferimento o cambiamento di incarico o di destinazione del giudicando; trasferimento o cambio di incarico o cessazione dal servizio del compilatore; b) inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento; c) al termine di un corso di istruzione o di eventuali periodi di esperimento; d) sospensione precauzionale dall'impiego del giudicando; e) compimento del periodo massimo di dodici mesi di servizio non documentato; f) partecipazione a concorsi, ove espressamente richiesto dai relativi bandi. Per l'ufficiale che eserciti comando valido ai fini dell'avanzamento, il trasferimento o la cessazione dal servizio del primo revisore danno luogo alla formazione della documentazione caratteristica quando quest'ultima autorità abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale per un periodo di almeno 150 giorni senza averlo valutato. Ogni documento caratteristico deve contenere precisa indicazione del periodo di tempo cui è riferito il giudizio.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati:[...] b) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-02-13;429#art-5

In sintesi

La norma stabilisce le soglie temporali per valutare il servizio: per periodi di almeno 150 giorni si redige la scheda valutativa, mentre per periodi tra i 40 e i 149 giorni si compila il rapporto informativo. Se il periodo è inferiore a 40 giorni, non si redigono documenti caratteristici ma una semplice dichiarazione di mancata valutazione che indica il periodo e l'incarico svolto. Tali documenti devono essere compilati al verificarsi di precisi eventi (come trasferimenti, cessazione dal servizio, fine corsi, sospensioni o raggiungimento del limite di dodici mesi di servizio non documentato), a patto che siano trascorsi i tempi minimi previsti. Inoltre, per gli ufficiali con comando valido per l'avanzamento, il trasferimento o la cessazione del primo revisore comporta la redazione del documento se il militare è stato alle sue dipendenze per almeno 150 giorni. Ogni documento deve obbligatoriamente indicare con precisione l'arco temporale a cui si riferisce la valutazione.

Perché esiste questa norma

La norma definisce le tempistiche minime e le circostanze specifiche in cui è obbligatorio redigere i documenti di valutazione del personale della Guardia di finanza. Lo scopo è garantire una valutazione periodica, uniforme e documentata del servizio prestato dai militari.

A chi si applica

Si applica agli ufficiali, ai sottufficiali e ai militari di truppa della Guardia di finanza, nonché ai rispettivi compilatori e revisori della documentazione caratteristica.

Esempio pratico

Un militare della Guardia di finanza che ha svolto un incarico per 6 mesi (oltre 150 giorni) viene trasferito a una nuova sede: al momento del trasferimento, il superiore compilatore redige la scheda valutativa indicando esattamente il periodo di servizio svolto. Se invece il militare fosse stato trasferito dopo soli 30 giorni di servizio, non si sarebbe redatta la scheda ma una dichiarazione di mancata valutazione.

Adempimenti e conseguenze

È fatto obbligo di redigere la scheda valutativa (per almeno 150 giorni), il rapporto informativo (da 40 a meno di 150 giorni) o la dichiarazione di mancata valutazione (sotto i 40 giorni) al ricorrere delle condizioni di legge; ogni documento caratteristico deve obbligatoriamente recare la precisa indicazione del periodo temporale valutato.

Cosa è cambiato

L'articolo 5 è stato modificato nel tempo dall'atto 073U1126 (all'art. 4), dal provvedimento 008G0113 (all'art. 1, lettera a) e infine dal Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 (all'art. 42, comma 1, lettera b).

Domande frequenti

Qual è il periodo minimo per compilare la scheda valutativa e il rapporto informativo?Per la scheda valutativa occorrono almeno 150 giorni di servizio, mentre per il rapporto informativo è richiesto un periodo compreso tra 40 giorni e meno di 150 giorni.
Cosa succede se il servizio prestato dura meno di 40 giorni?Per periodi inferiori a 40 giorni non si redigono documenti caratteristici (salvo eccezioni previste dagli artt. 3 e 13), ma viene compilata una dichiarazione di mancata valutazione contenente il periodo e l'incarico svolto.
Quali circostanze impongono la compilazione dei documenti caratteristici?Devono essere compilati al verificarsi di eventi quali variazioni del rapporto di dipendenza, trasferimenti, fine servizio o cambio incarico (del giudicando o del compilatore), inclusione in aliquote di avanzamento, termine di corsi o esperimenti, sospensione precauzionale, raggiungimento di 12 mesi senza valutazione o partecipazione a concorsi.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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