Capo I
Art. 4
In vigore dal 20 feb 2020
Prima di esprimere il giudizio nei riguardi degli ufficiali impiegati in mansioni di carattere tecnico-logistico il compilatore del documento caratteristico deve richiedere informazioni all'autorità dalla quale detti ufficiali dipendono in linea tecnica diretta.
Per gli ufficiali che prestano servizio alle dipendenze di autorità militari o civili non appartenenti all'organizzazione della guardia di finanza, l'autorità cui è devoluta la compilazione del documento caratteristico deve chiedere elementi di informazione all'autorità presso la quale il giudicando presta servizio.
Gli elementi di informazione di cui al primo comma sono limitati agli aspetti tecnici, quelli di cui al secondo comma sono riferiti anche alle qualità fisiche, morali e di carattere, culturali ed intellettuali, professionali e militari del giudicando; qualora il militare dipenda da autorità civile il riferimento alle qualità militari è omesso. Gli elementi di informazione non contengono qualifiche.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati:[...] b) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-02-13;429#art-4