Capo I

Art. 10

In vigore dal 20 feb 2020
I documenti caratteristici sono redatti in duplica esemplare di cui uno è custodito dal Comando Generale e l'altro è custodito: a) dal Comando Generale, per tutti gli ufficiali generali nonché per gli ufficiali addetti al Comando Generale o da esso direttamente dipendenti; b) dai comandi di Zona o dal comando delle Scuole o dal comando dell'Accademia per i colonnelli dipendenti e per gli ufficiali addetti a tali comandi; c) dal comando di Corpo presso cui l'ufficiale presta servizio. I documenti caratteristici devono essere tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati:[...] b) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-02-13;429#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo