Capo I

Art. 14

In vigore dal 20 feb 2020
Le norme contenute nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili con la rispettiva posizione di stato, anche agli ufficiali del congedo in servizio temporaneo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati:[...] b) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-02-13;429#art-14

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Art. 14 Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo