Capo I
Art. 11
In vigore dal 20 feb 2020
Allorchè un ufficiale passa a prestare servizio alle dipendenze di autorità che non siano quelle della Guardia di finanza, la raccolta dei documenti caratteristici custodita dal comando di Corpo è trasmessa al Comando Generale.
La compilazione e la revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali destinati presso autorità non appartenenti alla Guardia di finanza o presso comandi internazionali compete alle autorità che saranno stabilite dal Comando Generale.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati:[...] b) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-02-13;429#art-11