Capo II

Art. 16

In vigore dal 20 feb 2020
I documenti caratteristici dei sottufficiali sono redatti in duplice esemplare e custoditi: un esemplare presso il comando di Corpo; un esemplare presso il comando che ha il servizio matricolare. Nei casi dubbi o non esplicitamente contemplati, il Comando Generale stabilirà di volta in volta chi deve custodire i documenti caratteristici. I documenti caratteristici devono essere tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati:[...] b) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-02-13;429#art-16

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Art. 16 Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo