Capo II
Art. 17
In vigore dal 20 feb 2020
I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il sottufficiale dipende per il servizio e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità gerarchiche superiori nella stessa linea di servizio.
COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 18 APRILE 2008, N. 91.
La revisione del documento caratteristico compete agli ufficiali o funzionari civili dell'organizzazione della guardia di finanza diretti superiori in carica.
Non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore siano il comandante di corpo o, comunque, ufficiali che rivestano il grado di colonnello o generale, ovvero autorità civili che rivestano qualifica di direttore di divisione o qualifiche superiori.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati:[...] b) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-02-13;429#art-17