Capo III
Art. 20
In vigore dal 20 feb 2020
Il periodo minimo per la compilazione dello specchio valutativo è di 150 giorni.
Per i periodi inferiori a quello sopraddetto e comunque non inferiori a 40 giorni è compilato il rapporto informativo.
In tempo di guerra il rapporto informativo è compilato anche per i periodi di tempo inferiori a 40 giorni.
I documenti caratteristici per i militari di truppa debbono essere compilati, sempre che siano trascorsi i periodi di tempo stabiliti ai commi primo e secondo, al sorgere di una delle seguenti circostanze:
a) cambio di compilatore o cambio di destinazione;
b) avanzamento;
c) nomina a sottufficiale;
d) fine servizio;
e) termine della ferma o della rafferma per coloro che chiedono la rafferma o l'ammissione in servizio continuativo;
f) sospensione precauzionale dal servizio del giudicando;
g) compimento del periodo massimo di dodici mesi di servizio non documentato;
h) collocamento in congedo.
Valgono, per quanto applicabili, le disposizioni di cui agli del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 febbraio 1967
SARAGAT
MORO - PRETI - TREMELLONI
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 97. - GRECO
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati:[...] b) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-02-13;429#art-20