Capo I
Art. 12
In vigore dal 20 feb 2020
Nessuna autorità può rilasciare copie di documenti caratteristici, tranne che a seguito di autorizzazione od ordine ministeriale.
Il Comando Generale e i superiori nella stessa linea di servizio dell'ufficiale possono prendere visione dei documenti caratteristici riguardanti quest'ultimo.
Su richiesta dell'Autorità giudiziaria, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il Comando Generale è tenuto a rilasciare copia di qualsiasi documento caratteristico. Qualora richiesto, il documento dovrà essere rilasciato anche in originale.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati:[...] b) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-02-13;429#art-12