Titolo II
Art. 6
In vigore dal 5 nov 1966
Non può provvedersi alle variazioni e determinazioni di cui all'articolo precedente quando, in base agli atti di istruttoria, risulta che la richiesta di istituzione di nuovi Comuni, di fusione di quelli già esistenti e di modificazione della loro circoscrizione non è accoglibile perché vi osta la condizione dei luoghi, o perché i nuovi Comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi o non sarebbero in grado di assicurare il pareggio economico del bilancio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;834#art-6