Titolo II
Art. 5
In vigore dal 5 nov 1966
Per l'istituzione di nuovi Comuni, la fusione di quelli già esistenti, la modificazione della loro circoscrizione e denominazione, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei Comuni nell'ambito dei quali avvengono le variazioni e le determinazioni di cui sopra.
Per la validità del referendum è richiesta la partecipazione di almeno la metà degli elettori.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;834#art-5