Titolo II
Art. 7
In vigore dal 5 nov 1966
Le procedure in corso presso gli uffici statali, relative alla istituzione di nuovi Comuni o modificazione di circoscrizioni o di denominazioni saranno definite dagli organi dello Stato competenti secondo le leggi statali in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;834#art-7