Titolo II
Art. 8
In vigore dal 5 nov 1966
Le attribuzioni degli organi dello Stato in materia di toponomastica sono esercitate nel territorio della Regione dalla Amministrazione regionale ai sensi e nei limiti dell' dello Statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
Sino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, restano ferme le attribuzioni consultive della Sovrintendenza ai monumenti e delle deputazioni provinciali di storia patria in materia di toponomastica nonché le attribuzioni devolute, in base alle norme vigenti, al Ministero della pubblica istruzione, in ordine al mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali, ed al Ministero dell'interno per le deroghe in materia di toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 9 agosto 1966
SARAGAT
MORO - TAVIANI - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 2966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 71. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;834#art-8