Titolo I
Art. 3
In vigore dal 5 nov 1966
Restano ferme le attribuzioni demandate agli organi dello Stato per quanto riguarda:
a) la potestà del prefetto di emettere - oltre le ordinanze di urgenza dipendenti dall'esercizio della funzione surrogatoria - ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di edilità, polizia-locale ed igiene, per motivi di sicurezza pubblica interessanti l'intera Provincia o più Comuni della medesima, ai sensi dell'art. 20 del testo unico della legge comunale 3 marzo 1934, n. 383;
b) la potestà del prefetto di proporre al Consiglio comunale la decadenza del sindaco e la potestà del Governo di dichiarare in via suppletiva tale decadenza, ai sensi dell'art. 149 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;
c) il giuramento del sindaco dinanzi al prefetto, ai sensi dell'art. 150 del citato testo unico del 1915;
d) il rilascio di certificati da parte della Giunta provinciale amministrativa su ricorso degli interessati, contro il rifiuto opposto dal sindaco, limitatamente alle materie di competenza statale ai sensi dell'art. 160 del citato testo unico del 1915 e art. 63 del menzionato testo unico del 1934;
e) l'approvazione del prefetto della nomina del delegato e degli aggiunti del sindaco per i quartieri, le borgate e frazioni, di cui agli articoli 155 e 156 del citato testo unico del 1915;
f) la potestà del prefetto di delegare un commissario per l'adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo, in caso di inadempienza o irregolarità da parte del sindaco, di cui all'art. 159 del menzionato testo unico del 1915;
g) la potestà del prefetto di promuovere la decadenza dei consiglieri e degli Assessori per mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale o della Giunta municipale, ai sensi dell'art. 289 del menzionato testo unico del 1915;
h) l'approvazione del prefetto della nomina dei messi comunali di cui all'art. 273 del citato testo unico del 1934.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;834#art-3