Titolo I

Art. 1

In vigore dal 5 nov 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione; Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione; Decreta: . Sono trasferite alla Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell' dello Statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le attribuzioni amministrative che i testi unici delle leggi comunali 4 febbraio 1915, n. 148, 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, conferiscono agli organi statali, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;834#art-1

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Art. 1 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento e circoscrizione dei Comuni e di toponomastica. — Testo vigente | Portale Normativo