Titolo I

Art. 4

In vigore dal 5 nov 1966
Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale rimangono ferme le funzioni amministrative degli organi dello Stato riguardanti il procedimento di elezione dei Consigli comunali e dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;834#art-4

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