Art. 9
Prove d'esame
In vigore dal 13 feb 1970
I candidati sostengono le prove d'esame nelle sedi delle rispettive scuole o corsi distaccati.
Ogni sottocommissione opera collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento delle prove orali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-14;362#art-9