Art. 9

Prove d'esame

In vigore dal 13 feb 1970
I candidati sostengono le prove d'esame nelle sedi delle rispettive scuole o corsi distaccati. Ogni sottocommissione opera collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento delle prove orali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-14;362#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo