Art. 8

Attribuzioni del presidente

In vigore dal 13 feb 1970
Il presidente della Commissione ha il compito di dirigere e coordinare le operazioni di esame, di assicurarne la regolarità e di curare ogni altro adempimento a lui affidato dalle disposizioni in vigore. Il presidente può avvalersi presso ciascuna sottocommissione dell'opera di un vice presidente scegliendolo tra i componenti della sottocommissione e, preferibilmente, tra i professori di ruolo. Il presidente della Commissione provvede, altresì, ove occorra, alla nomina dei commissari aggregati per i candidati privatisti che chiedano di sostenere l'esame di una lingua straniera diversa da quelle insegnate nella scuola. Alla sostituzione dei professori impediti per ragioni di malattia o per altri documentati motivi di partecipare ai lavori della Commissione provvede, se necessario, il presidente, che affiderà l'incarico, per tutta la durata della sessione..., preferibilmente ad un professore della materia in servizio nella scuola.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-14;362#art-8

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