Art. 6
Prove suppletive
In vigore dal 13 feb 1970
Il presidente della commissione può consentire prove suppletive d'esame per i candidati assenti per gravissimi motivi alle prove effettuate secondo il calendario dell'esame. In tal caso le prove suppletive e le conseguenti operazioni della commissione devono concludersi entro dieci giorni dal termine delle normali operazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-14;362#art-6