Art. 5
Candidati esterni provenienti dall'estero
In vigore dal 10 giu 1966
I candidati esterni che hanno compiuto o compiano nell'anno solare il 14° anno di età e che abbiano seguito studi all'estero per almeno 5 anni con risultato favorevole presso scuole riconosciute legalmente dallo stato estero sono ammessi all'esame di licenza della scuola media; a tal fine essi devono presentare, in luogo del titolo di studio di cui al n. 2 del terzo comma del precedente , una attestazione rilasciata dal Console competente comprovante gli studi seguiti per l'anzidetta durata di cinque anni, il risultato favorevole e il suindicato riconoscimento legale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-14;362#art-5