Art. 13
Trattamento economico dei componenti le Commissioni e del personale non insegnante
In vigore dal 10 giu 1966
Per quanto riguarda il trattamento economico dei componenti le Commissioni e quello spettante durante il periodo degli esami di licenza al personale non insegnante, si applicano rispettivamente la legge 2 febbraio 1959, n. 30, e gli della legge 30 gennaio 1962, n. 14, e successive modificazioni.
I presidi e i professori che siano chiamati a svolgere la loro attività presso le Commissioni di esame costituite in scuole di Comuni diversi da quelli in cui i medesimi sono in servizio hanno diritto all'ordinario trattamento di missione previsto dalla legge 15 aprile 1961, n. 291, nei casi previsti da quest'ultima legge.
Per incarichi effettuati entro il perimetro del centro urbano di residenza o nell'ambito di piccole distanze, spetterà, invece, al predetto personale, se incaricato della Presidenza, il trattamento previsto dalla legge 31 luglio 1952, n. 1083, da corrispondersi ai sensi dell'art. 24 della suindicata legge 15 aprile 1961, n. 291, in ragione di un quinto dell'indennità di missione stabilita dalla legge 29 giugno 1951, n. 489.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-14;362#art-13