Art. 12

Diploma di licenza - Certificati integrativi o sostitutivi

In vigore dal 13 feb 1970
Ai candidati dichiarati licenziati è rilasciato gratuitamente il diploma di licenza della scuola media, secondo un modello da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi della legge 31 ottobre 1963, n. 1529. Nel diploma viene trascritto il giudizio sintetico di cui al primo comma del precedente articolo. Il giudizio sintetico attribuito per la prova di latino e, per gli alunni delle scuole medie annesse agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica, i giudizi attribuiti per le prove di applicazioni tecniche e di educazione musicale vengono trascritti sul diploma solo se positivi. Qualora la prova di latino sia stata superata in anni scolastici successivi, viene rilasciato apposito certificato che integra formalmente il diploma. Nei casi in cui disposizioni legislative o regolamentari facciano riferimento alla votazione in decimi, i giudizi sintetici di "sufficiente", "buono", "distinto", "ottimo" sono considerati corrispondenti rispettivamente alla votazione di 6, 7, 8 e 9-10 decimi. In caso di smarrimento o distruzione dei documenti indicati nei commi precedenti, l'interessato può chiedere al preside della scuola in cui ha conseguito la licenza un certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, dei documenti stessi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-14;362#art-12

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