Art. 9 · Prove d'esame

Art. 9

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Prove d'esame

In vigore dal 13 feb 1970
I candidati sostengono le prove d'esame nelle sedi delle rispettive scuole o corsi distaccati. Ogni sottocommissione opera collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento delle prove orali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-14;362#art-9