Statuto
Art. 18
In vigore dal 2 ago 1966
Il patrimonio iniziale dell'Ente è costituito dai beni trasferiti al medesimo ai sensi della legge istitutiva.
L'esercizio finanziario ha inizio col 1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
Gli utili netti di gestione sono destinati a costituire un fondo di riserva per ammortizzare eventuali perdite di esercizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-21;1720#art-s-18