Statuto

Art. 18

In vigore dal 2 ago 1966
Il patrimonio iniziale dell'Ente è costituito dai beni trasferiti al medesimo ai sensi della legge istitutiva. L'esercizio finanziario ha inizio col 1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti di gestione sono destinati a costituire un fondo di riserva per ammortizzare eventuali perdite di esercizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-21;1720#art-s-18

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