Art. 1
In vigore dal 2 ago 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, sulla organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica;
Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, concernente il rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;
Viste le deliberazioni n. 1793, n. 2609 n. 2879, n. 3077 e n. 3345 del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, rispettivamente in data 6 novembre 1964, 25 maggio 1965, 26 luglio 1965, 30 settembre 1965 e 26 novembre 1965 concernenti lo statuto dell'Ente;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Articolo unico.
È approvato l'allegato statuto dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, ente di diritto pubblico, con sede in Roma.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 21 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - LAMI STARNUTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 44. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-21;1720#art-rd-1