Statuto

Art. 20

In vigore dal 2 ago 1966
Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale, collettiva e individuale; in sede giurisdizionale la competenza a conoscere le relative controversie e attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria. Con il rapporto d'impiego o di lavoro alle dipendenze dell'Ente è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria. I dipendenti non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori e di sindaci di società ed enti di qualsiasi natura, salvo che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dell'Ente o che si tratti di cariche in Società cooperative non aventi fini di lucro. Ove esistano questi motivi di eccezione, è necessaria peraltro l'autorizzazione scritta del presidente. In ogni caso gli emolumenti percepiti dai funzionari ed impiegati per le suddette cariche debbono essere riversati all'Ente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-21;1720#art-s-20

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Art. 20 Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, con sede in Roma. | Portale Normativo