Statuto

Art. 17

In vigore dal 2 ago 1966
Di fronte ai terzi gli atti muniti delle firme autorizzate in base al presente statuto si intendono compiuti in conformità alle deliberazioni ed approvazioni richieste dallo statuto stesso, senza che occorra darne particolare documentazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-21;1720#art-s-17

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