Statuto

Art. 19

In vigore dal 2 ago 1966
L'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni, entro i limiti e secondo le modalità approvate di volta in volta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, rimborsabili in conformità dei relativi piani di ammortamento, eventualmente con clausole di anticipato riscatto totale o parziale. Le obbligazioni devono portare la firma autografa o in facsimile del presidente, di un consigliere e del presidente del Collegio dei revisori, ovvero, nel caso di suo impedimento, di altro revisore. Le obbligazioni sono segnate con bollo secco dell'Ente recante la dicitura "Ente Nazionale per l'Energia Elettrica" e l'emblema nazionale. Le obbligazioni possono essere al portatore o nominative. È ammesso il tramutamento dei titoli al portatore in nominativi e viceversa; le spese relative sono a carico del richiedente. Alle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale o per conto del medesimo può essere accordata, in conformità della legge istitutiva, la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze su conforme parere del Consiglio dei Ministri. Le obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammessi di diritto alla quotazione di borsa, sono compreso tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni. Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo presenti e futuri a favore dello Stato e degli Enti locali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-21;1720#art-s-19

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