Statuto
Art. 13
In vigore dal 2 ago 1966
I direttori centrali organizzano e dirigono il servizio di propria competenza secondo le direttive ad essi impartite dal direttore generale verso il quale rispondono dell'andamento del servizio stesso.
In particolare:
a) firmano la corrispondenza e gli atti dell'Ente riguardanti le Direzioni di loro competenza secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione;
b) eseguono le disposizioni del direttore generale compiendo le operazioni e gli atti relativi;
c) sovraintendono al personale dipendente e adottano nei confronti del medesimo i provvedimenti di competenza secondo quanto stabilito in materia dal Consiglio di amministrazione.
In base ad autorizzazione del presidente e secondo le istruzioni del direttore generale compete al direttore centrale del personale assumere e trasferire il personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione centrale e risolverne il rapporto di impiego o di lavoro;
d) esercitano ogni altra facoltà e potere attinenti alla gestione dell'Ente e ad essi attribuiti dal Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-21;1720#art-s-13