Statuto
Art. 8
In vigore dal 2 ago 1966
Le funzioni di segretario delle adunanze del Consiglio sono tenute da un dirigente dell'Ente designato dal Consiglio stesso su proposta del presidente.
Nelle adunanze che il Consiglio deliberi di tenere riservate, le funzioni di segretario sono esercitate dal consigliere meno anziano di età.
Il segretario redige i verbali delle riunioni che, approvati nella stessa o in una successiva adunanza, vengono sottoscritti dal presidente e dal segretario medesimo. Una copia di ciascun verbale viene rimessa al Ministro per l'industria e il commercio.
I verbali sono raccolti in ordine cronologico e conservati nell'ufficio di segreteria del Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-21;1720#art-s-8