Statuto

Art. 7

In vigore dal 2 ago 1966
Il Consiglio è convocato dal Presidente quando gli affari lo richiedano e, normalmente, una volta al mese; deve essere convocato altresì ove ne facciano richiesta almeno tre componenti. Ciascun componente del Consiglio di amministrazione può chiedere al Presidente che determinati argomenti siano iscritti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza dei componenti e per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei componenti, compreso il Presidente. In caso di parità di voti nella deliberazione, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Ciascun componente del Consiglio ha diritto di fare constare nel verbale il proprio voto ed i motivi della medesima. Non sono consentite deliberazioni a voto segreto, a meno che non si tratti di argomenti riguardanti persone.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-21;1720#art-s-7

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