Statuto
Art. 6
In vigore dal 11 ott 1984
Il Consiglio di amministrazione è preposto alla gestione dell'Ente ed inoltre:
1) attua i programmi approvati dal Comitato di Ministri la conformità delle direttive del Comitato stesso;
2) delibera sui programmi da sottoporre all'approvazione del Comitato di Ministri, formando il piano per il finanziamento degli stessi;
3) delibera il bilancio preventivo almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, nonché le successive variazioni;
4) delibera entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e presenta al Ministro per l'industria e il commercio, anche agli effetti del comma ottavo dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il bilancio consuntivo, comprendente lo stato patrimoniale ed il conto economico, accompagnandolo con una sua relazione e con quella del Collegio dei revisori;
5) delibera sugli impegni di spesa che esso non deleghi ad altri organi od uffici;
6) delibera la emissione di obbligazioni;
7) delibera sulle eventuali concessioni, di cui al n. 5 dell' della legge istitutiva, agli Enti che ne abbiano fatto richiesta;
8) delibera sulla nomina e sulla cessazione dal servizio del direttore generale, dei vice direttori generali (nel numero massimo di tre) e del personale direttivo (direttori e vice direttori centrali, direttori e vice direttori di compartimento, direttori di distretto, di settore e di centro e dirigenti con funzioni analoghe o equipollenti) nonché, su proposta del direttore generale, sulle promozioni e sulle misure disciplinari relative al suddetto personale;.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-21;1720#art-s-6