Statuto

Art. 5

In vigore dal 2 ago 1966
Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente che lo presiede, e da otto consiglieri, a uno dei quali è conferita la qualifica di vice presidente. Il presidente, il vice presidente e gli altri componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, e durano in carica cinque anni. Con le stesse modalità, per il rimanente periodo del mandato in corso, si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione cessati dalla carica per qualsiasi motivo. Le incompatibilità per la carica di componente del Consiglio di amministrazione sono quelle previste dall', n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-21;1720#art-s-5

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