Statuto

Art. 15

In vigore dal 2 ago 1966
I direttori di distretto e di esercizio distrettuale dirigono i servizi e gli uffici compresi nella circoscrizione di propria competenza. In particolare: a) firmano la corrispondenza dell'Ente secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione; b) eseguono le disposizioni impartite dalla Direzione del compartimento; c) gestiscono gli impianti assegnati in esercizio al distretto o all'esercizio distrettuale; d) stipulano i contratti di utenza di energia elettrica per qualsiasi uso con le modalità e i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione; e) esercitano ogni altra facoltà e potere loro attribuiti dal Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-21;1720#art-s-15

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