Statuto
Art. 15
In vigore dal 2 ago 1966
I direttori di distretto e di esercizio distrettuale dirigono i servizi e gli uffici compresi nella circoscrizione di propria competenza.
In particolare:
a) firmano la corrispondenza dell'Ente secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione;
b) eseguono le disposizioni impartite dalla Direzione del compartimento;
c) gestiscono gli impianti assegnati in esercizio al distretto o all'esercizio distrettuale;
d) stipulano i contratti di utenza di energia elettrica per qualsiasi uso con le modalità e i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
e) esercitano ogni altra facoltà e potere loro attribuiti dal Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-21;1720#art-s-15