Art. 9
In vigore dal 18 dic 1965
I medici e le ostetriche, sia liberi esercenti, che addetti ai pubblici servizi assistenziali, sono tenuti a consigliare alle gestanti alle quali prestano la propria opera, di sottoporsi alla vaccinazione antitetanica, ai sensi dell' della legge 5 marzo 1963, n. 292.
Le gestanti possono ricevere la vaccinazione anche presso gli ambulatori comunali o presso i consultori dell'O.N.M.I.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-07;1301#art-9