Art. 9

In vigore dal 18 dic 1965
I medici e le ostetriche, sia liberi esercenti, che addetti ai pubblici servizi assistenziali, sono tenuti a consigliare alle gestanti alle quali prestano la propria opera, di sottoporsi alla vaccinazione antitetanica, ai sensi dell' della legge 5 marzo 1963, n. 292. Le gestanti possono ricevere la vaccinazione anche presso gli ambulatori comunali o presso i consultori dell'O.N.M.I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-07;1301#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo