Art. 8
In vigore dal 18 dic 1965
Le Amministrazioni provinciali sono tenute a fornire ai Comuni almeno il 90% del quantitativo di vaccino antidifterico, di cui all' della legge 6 giugno 1939, n. 891, mescolato ad anatossina tetanica, in modo che la vaccinazione antitetanica possa di norma essere associata alla vaccinazione antidifterica, obbligatoria ai sensi della predetta legge, salvo rifiuto da parte dell'esercente la patria potestà o la tutela del vaccinando, che dovrà essere preventivamente informato dall'ufficiale sanitario o dal medico vaccinatore.
In caso di vaccinazione associata, in tutte le iniezioni, di cui al secondo comma dell', sarà somministrato il predetto vaccino misto antitetanico e antidifterico.
Anche per le rivaccinazioni antidifteriche, ove prescritte, sarà impiegata la predetta miscela delle due anatossine.
L'ufficiale sanitario, direttamente o tramite i medici scolastici, provvede ad effettuare gli inviti alle persone indicate nel primo comma diretti a sollecitare le richieste di rivaccinazioni antitetaniche quadriennali ai vaccinati nell'età infantile, fino al raggiungimento delle età indicate nella lettera b) dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-07;1301#art-8