Art. 13

In vigore dal 18 dic 1965
Il Ministero della sanità provvederà alla preparazione ed alla distribuzione di materiale di educazione sanitaria, adatto a diffondere tra la popolazione la convinzione dell'importanza profilattica della vaccinazione antitetanica. Detto materiale è considerato a tutti gli effetti, compresa l'imputazione della spesa, quale materiale di propaganda sanitaria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 settembre 1965 SARAGAT MORO - MARIOTTI - DELLE FAVE Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1965 Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 67. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-07;1301#art-13

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