Art. 10
In vigore dal 18 dic 1965
I medici, che nel libero esercizio professionale praticano vaccinazioni antitetaniche, sono tenuti a darne sollecita comunicazione all'ufficiale sanitario locale, sugli stampati conformi ai modelli, predisposti dal Ministero della, sanità o in mancanza su fogli del proprio ricettario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-07;1301#art-10