Art. 7

In vigore dal 18 dic 1965
Il modello del libretto di lavoro attualmente in uso o dell'attestato del sindaco, previsto dalla circolare n. 30, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1 dicembre 1944, sarà modificato, riservando apposito spazio per la registrazione delle iniezioni di anatossina tetanica, in luogo della annotazione della vaccinazione e rivaccinazione antivaiolosa. Vi sarà inoltre riportato l' della legge 5 marzo 1963, n. 292. Analoghe modifiche ed aggiunte saranno apportate al libretto personale dei lavoratori dell'agricoltura ed ai documenti di valutazione medico-sportiva. In caso di infortunio sul lavoro o di ferite altrimenti contratte, i predetti libretti, attestati o documenti, sui quali debbono essere registrate le vaccinazioni e rivaccinazioni eseguite, debbono essere consegnati al sanitario curante affinché questi possa avere completa conoscenza delle somministrazioni di vaccino antitetanico, subite in precedenza dall'infortunato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-07;1301#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo