Art. 3

In vigore dal 18 dic 1965
Gli enti che gestiscono l'assicurazione generale malattie, di cui alla lettera c) del precedente , a misura che tra i propri assistiti vengano a trovarsi nuove leve del lavoro, delle categorie elencate all' della legge, provvederanno sollecitamente ad inviare loro l'invito a sottoporsi alla vaccinazione antitetanica. Provvederanno altresì all'invio degli inviti alla rivaccinazione alla scadenza di ogni quadriennio. Gli enti indicati nel comma precedente cureranno che la vaccinazione venga eseguita in ogni Comune o presso le proprie sedi ovvero presso i medici fiduciari: potranno anche prendere accordi con le Amministrazioni comunali, affinché la vaccinazione venga effettuata presso gli ambulatori, nei quali si eseguono le visite previste dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112. Gli assistiti, assicurati contro gli infortuni sul lavoro, saranno indirizzati dagli enti indicati nel primo comma, all'I.N.A.I.L., che provvederà alla vaccinazione ed alle rivaccinazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-07;1301#art-3

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