Art. 5

In vigore dal 18 dic 1965
Gli enti incaricati di eseguire le vaccinazioni antitetaniche sono tenuti ad annotare in appositi registri o schedari, le vaccinazioni eseguite, a darne regolare comunicazione all'ufficiale sanitario locale ed a farne annotazione sul libretto di lavoro, o altro documento di ammissione al lavoro. Le società o associazioni sportive di cui all'articolo precedente, hanno l'obbligo di comunicare all'ufficiale sanitario i nominativi dei nuovi iscritti, allegando in copia il certificato di subita vaccinazione antitetanica. I certificati di subita vaccinazione sono rilasciati gratuitamente dall'ufficiale sanitario. Gli enti predetti si serviranno di stampati conformi ai modelli predisposti dal Ministero della sanità e si atterranno alle istruzioni di carattere sanitario che lo stesso Ministero riterrà opportuno impartire.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-07;1301#art-5

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