Art. 5
In vigore dal 18 dic 1965
Gli enti incaricati di eseguire le vaccinazioni antitetaniche sono tenuti ad annotare in appositi registri o schedari, le vaccinazioni eseguite, a darne regolare comunicazione all'ufficiale sanitario locale ed a farne annotazione sul libretto di lavoro, o altro documento di ammissione al lavoro.
Le società o associazioni sportive di cui all'articolo precedente, hanno l'obbligo di comunicare all'ufficiale sanitario i nominativi dei nuovi iscritti, allegando in copia il certificato di subita vaccinazione antitetanica.
I certificati di subita vaccinazione sono rilasciati gratuitamente dall'ufficiale sanitario.
Gli enti predetti si serviranno di stampati conformi ai modelli predisposti dal Ministero della sanità e si atterranno alle istruzioni di carattere sanitario che lo stesso Ministero riterrà opportuno impartire.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-07;1301#art-5