Art. 6
In vigore dal 18 dic 1965
I lavoratori dipendenti indicati nell' hanno diritto ad allontanarsi dal servizio, per sottoporsi alla vaccinazione antitetanica, ove debbano farlo durante le ore lavorative.
Le assenze dal lavoro da parte dei lavoratori, provocate da eventuali disturbi inerenti alla vaccinazione, ricadono nella competenza dell'assicurazione malattie e sono indennizzati secondo i limiti e le modalità vigenti in materia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-07;1301#art-6